Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, al di là della riduttiva formula contenuta nel titolo, si ha la presunzione di recare un contributo di enorme valore alla legislazione relativa al settore pirotecnico, che può identificarsi in almeno tre diversi risultati.
      In primo luogo si realizzano una semplificazione e una omogeneizzazione di numerose norme, contenute in diversi testi legislativi, che spesso appaiono contraddittorie o inapplicabili, o almeno causa di dispute interpretative che contribuiscono a creare disordine e disorientamento in un settore così delicato.
      In secondo luogo il testo proposto mira ad adeguare la normativa italiana a quella europea, in particolare per quanto riguarda il trasporto stradale dei fuochi d'artificio che ha trovato, nelle disposizioni dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), un testo di regolamentazione univoco e certo; si consideri che l'attuale dissonanza delle regole valevoli in Italia rispetto a quelle in vigore nel resto d'Europa finisce per danneggiare e talvolta addirittura per paralizzare l'industria e la produzione artigianale nazionale.
      Il terzo obiettivo infine, ma non ultimo per importanza, consiste nel raggiungimento di un più elevato livello di sicurezza nello svolgimento degli spettacoli pirotecnici, mediante l'individuazione della categoria degli imprenditori che possono offrire idonee garanzie e con l'esclusione dal mercato di produttori e di operatori improvvisati o addirittura fuori dalla legalità.
      Esaminiamo nel dettaglio le norme proposte.

      Capo I

      Articolo 1. L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'articolazione dei prodotti rientranti nella 4 categoria

 

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del primo comma dell'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940 in due gruppi; la norma non può contenere anche la descrizione dei singoli articoli rientranti in ciascuno dei due gruppi A e B in cui viene suddivisa la 4a categoria, sia a causa della gran moltitudine di articoli da esaminare, sia per il tecnicismo delle valutazioni da effettuare per tale operazione, che è quindi riservata a un emanando decreto del Ministro dell'interno.
      Articolo 2. In seguito alla suddivisione della 4a categoria in due gruppi, si rende necessario effettuare diverse distinzioni nell'ambito delle norme in vigore, per consentire una disciplina più aderente alle diverse caratteristiche dei prodotti rientranti nel gruppo A, cioè degli artifici per uso professionale per i quali si prevede una maggiore e più severa tutela, oppure nel gruppo B, cioè dei prodotti da divertimento che, in una scala di valori di pericolosità, occupano certamente il gradino più basso.
      A tale fine, con l'articolo 2, in pratica, si sottrae all'obbligo di licenza l'accensione dei fuochi d'artificio della 4a categoria, gruppo B, cioè, come detto, dei fuochi da divertimento di nessun pericolo per gli utilizzatori.
      Con i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 è poi modificato il funzionamento della commissione tecnica provinciale, nella funzione di commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità per l'accensione e per la fabbricazione di fuochi d'artificio. Si sostituisce cioè la prova pratica prevista nell'articolo 101 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940, in quanto inapplicabile e di fatto mai applicata, con un esame, e si affida al decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge la definizione di un approfondito programma di esame.
      Articolo 3. Con tale articolo si introduce, dopo l'articolo 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, l'articolo 9-bis, per chiarire in maniera inequivocabile ciò che la giurisprudenza ha già fatto da tempo, ossia escludere l'applicabilità ai prodotti esplodenti della 4a e 5a categoria, cioè ai fuochi d'artificio, della medesima legge n. 895 del 1967, che rientra tra la legislazione speciale adottata in un contingente momento della vita del nostro Paese in cui apparve estremamente diffuso il pericolo di attentati terroristici e di uso illegittimo delle armi e degli esplosivi.
      Articolo 4. In conseguenza della divisione della 4a categoria in due gruppi, si è reso necessario escludere dall'applicabilità dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti della 4a categoria, gruppo B, e della 5 categoria, ossia prevedere per essi una deroga all'obbligo di denuncia nei casi di acquisto o detenzione, come avviene per le armi e per gli esplosivi.
      Articolo 5. Il comma 1 di tale articolo tende unicamente ad enunciare più correttamente quelli che sono definiti altrove «giocattoli pirici»: questi infatti altro non sono che gli articoli inclusi nel nuovo gruppo B della citata 4a categoria e nel nuovo gruppo C della 5 categoria.
      Il comma 2 invece sottrae all'obbligo del possesso di un titolo d'acquisto previsto dall'articolo 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 i prodotti pirotecnici di cui al comma 1.
      D'altra parte, per la vendita di tali prodotti negli esercizi al minuto era già escluso l'obbligo della registrazione e pertanto appariva del tutto superflua la pretesa di richiedere il possesso di un titolo d'acquisto.
      Articolo 6. Si compone di tre commi che ridisegnano in buona parte il regime autorizzatorio del trasporto.
      Con il comma 1, sempre in conseguenza della divisione in gruppi della 4a e della 5a categoria, si sottraggono ovviamente alla disciplina del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940 gli articoli pirotecnici di nessun pericolo, ossia gli artifici della 4a categoria, gruppo B, e della 5a categoria, gruppo C.
      Il comma 2 tende invece a snellire la procedura autorizzatoria per gli articoli pirotecnici della 4a categoria, gruppo A, allorché essi sono trasportati da deposito
 

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a deposito, prevedendo una durata annuale della relativa licenza: la ragione ovviamente risiede nel fatto che i titolari dei depositi hanno già una licenza rilasciata dagli organi di pubblica sicurezza e sono quindi già soggetti ai controlli delle autorità; a nulla pertanto serve una licenza di trasporto di durata limitata per quei prodotti, articoli pirotecnici professionali, che vengono più frequentemente movimentati per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici che avvengono nel corso di tutto l'anno.
      Nella stessa ottica si muove il comma 3 laddove prevede che per i suddetti articoli pirotecnici professionali il trasporto verso le località ove deve svolgersi uno spettacolo pirotecnico non è assoggettato alla tradizionale licenza di trasporto ma ad una più snella comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, che può, ove ricorrano le condizioni, eventualmente vietarne il trasporto.
      Tale semplificazione tuttavia è limitata esclusivamente a beneficio dei titolari di imprese pirotecniche dotate di autentica professionalità e che perciò sono state iscritte nel registro di cui al capo II della legge.
      Articolo 7. Con tale articolo è prevista l'integrazione della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le attività consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, con la partecipazione di un membro designato dalle associazioni nazionali della categoria dei pirotecnici.
      Si pone così finalmente rimedio a una grave lacuna in base alla quale nel predetto organo consultivo, ove sono presenti, tra gli altri, rappresentanti dei produttori di armi, di munizioni e di esplosivi per uso civile, non è stato mai chiamato a farvi parte un rappresentante delle imprese che realizzano spettacoli pirotecnici, che pure hanno un proprio consistente bagaglio di conoscenze ed esperienze per poter legittimamente contribuire al lavoro svolto dalla predetta commissione. E ciò a maggior ragione se si considera che, a seguito del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 272 del 2002, i lavori della suddetta commissione consultiva centrale devono occuparsi prevalentemente del riconoscimento di fuochi d'artificio.

      Capo II

      Articoli 8 e 9. Con tali articoli, infine, è istituito presso il Ministero dell'interno il registro delle imprese professionali che possono ottenere la licenza di accensione dei fuochi cosiddetti «professionali», utilizzati prevalentemente per l'allestimento di spettacoli pirotecnici.
      La norma, oltre a rendere più penetranti le attività di controllo e di conoscenza da parte delle autorità preposte, tende a soddisfare sempre meglio le esigenze di sicurezza che tali attività reclamavano. Non vi è infatti dubbio che l'eliminazione dal mercato degli spettacoli pirotecnici svolti da improvvisati «fuochisti domenicali», privi della necessaria esperienza che solo un'impresa solida e veramente professionale può assicurare, non può che giovare alla sicurezza, sia degli operatori del settore che del pubblico che partecipa alle manifestazioni e agli spettacoli che utilizzano fuochi d'artificio.

 

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